La legge Delrio
La L. 56/2014 ha riordinato Province e Città metropolitane, facendone enti di secondo livello: i loro organi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali, non dai cittadini. Per un concorso bandito dalla Città metropolitana di Roma Capitale è una materia centrale. In banca dati compaiono anche i refusi "L. 56/20014" e "L. 56/2004": indicano sempre la stessa legge.
La Provincia: organi
- Organi: Presidente, Consiglio provinciale e Assemblea dei sindaci.
- Presidente: eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, dura in carica quattro anni. Sono eleggibili i sindaci il cui mandato non scade prima di diciotto mesi dal voto.
- Candidature: firmate da almeno il 15% degli aventi diritto. Si presentano all'ufficio elettorale nella sede della provincia, dalle ore 8 del ventunesimo alle ore 12 del ventesimo giorno prima del voto. Si vota in un unico seggio; a parità di voti vince il più giovane.
- Il Presidente nomina un vicepresidente tra i consiglieri, dandone immediata comunicazione al consiglio. Può dare deleghe ai consiglieri nel rispetto del principio di collegialità.
- Indennità: per la banca dati il Presidente percepisce un'indennità a carico del bilancio provinciale, pari a quella del sindaco del capoluogo e non cumulabile con quella di sindaco.
- Consiglio provinciale: eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, dura due anni. Sono eleggibili sindaci e consiglieri in carica. Lo statuto lo propone il Consiglio.
- Composizione: fino a 300.000 abitanti, presidente e 10 componenti; da 300.000 a 700.000, presidente e 12; oltre 700.000, presidente e 16.
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